Art. 22

Diritto alla portabilità dei dati

In vigore dal 23 ott 2018
Diritto alla portabilità dei dati 1.   L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), o dell’, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2.   Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento a un altro o a titolari del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione, se tecnicamente fattibile. 3.   L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4.   Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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Diritto alla portabilità dei dati (Art. 22 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo