Art. 8
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze
In vigore dal 18 ott 2018
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze
1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle catture di razze effettuate con qualunque tipo di attrezzi da pesca.
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, prima del 31 maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.
3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alla razza cuculo fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.
4. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente e sotto la superficie del mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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