Art. 6
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare
In vigore dal 18 ott 2018
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare
1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4:
a)
alle catture di passera di mare effettuate con reti (GNS, GTR, GTN, GEN);
b)
alle catture di passera di mare effettuate con sciabiche danesi;
c)
alle catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm durante la pesca di pesci piatti o tondi nei mesi invernali (dal 1o novembre al 30 aprile).
2. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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