Art. 6

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare

In vigore dal 18 ott 2018
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare 1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4: a) alle catture di passera di mare effettuate con reti (GNS, GTR, GTN, GEN); b) alle catture di passera di mare effettuate con sciabiche danesi; c) alle catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm durante la pesca di pesci piatti o tondi nei mesi invernali (dal 1o novembre al 30 aprile). 2.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
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