Art. 7

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

In vigore dal 18 ott 2018
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione 1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4, alle catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare (BT2) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm. 2.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite. 3.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente e sotto la superficie del mare.
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