Art. 9

Esenzioni de minimis

In vigore dal 18 ott 2018
Esenzioni de minimis In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento: a) nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF): un quantitativo di sogliola di taglia inferiore e superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie; b) nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm munite di «pannello Flemish»: un quantitativo di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di tale specie nel 2019 e del 5 % per il restante periodo; c) nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm: un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, gamberello boreale, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello; d) nella pesca del gamberello boreale effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci: un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare, merluzzo carbonaro, aringa, busbana norvegese, argentina maggiore e melù di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare, gamberello boreale, nasello, busbana norvegese, argentina maggiore, aringa e melù; e) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4c, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2): un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 %, nel 2019, e del 5 %, nel 2020 e nel 2021, del totale annuo delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento soggette all'obbligo di sbarco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture; f) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm: un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento soggette ad un obbligo di sbarco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture; l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera f) è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite. g) nelle attività di pesca effettuate, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra, o reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm: un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, sogliola, passera di mare e nasello; h) nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm, munite di SepNep: un quantitativo di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di merluzzo carbonaro, passera di mare, eglefino, merlano, merluzzo bianco, gamberello boreale, sogliola e scampo; i) nella pesca del gamberetto grigio effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4b e 4c, da navi che utilizzano sfogliare: un quantitativo di tutte le specie soggette a limiti di cattura, fino ad un massimo del 7 %, nel 2019 e nel 2020, e del 6 %, nel 2021, del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura; j) nella pesca demersale della molva effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm: un quantitativo di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca; l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera j) è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite; k) nella pesca demersale della molva effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm: un quantitativo di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca; l) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm: un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino ad un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di passera di mare e sogliola. Ogni anno gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite. m) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella sottozona CIEM 4, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm: un quantitativo di suro fino ad un massimo del 7 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca; l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera m) è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite. n) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella sottozona CIEM 4, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm: un quantitativo di sgombro fino ad un massimo del 7 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca; l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera n) è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.
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