Art. 6
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare
In vigore dal 18 ott 2018
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare
1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:
a)
alla passera di mare (Pleuronectes platessa) catturata nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7 g con tramagli;
b)
alla passera di mare (Pleuronectes platessa) catturata nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7 g con reti da traino a divergenti;
c)
alla passera di mare (Pleuronectes platessa) catturata nelle divisioni CIEM 7a-7k da pescherecci aventi potenza motrice massima superiore a 221 kW e operanti con sfogliare (BT2) munite di bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di un pannello di rilascio del benthos (benthic release panel);
d)
alla passera di mare (Pleuronectes platessa) catturata nelle divisioni CIEM 7a-7k da pescherecci operanti con sfogliare (BT2), con una potenza motore massima di 221 kW o una lunghezza massima di 24 metri, costruiti per pescare entro 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino medie non superiori a 90 minuti.
2. Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni. Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni anteriormente al 1o agosto 2019.
3. In caso di rigetto in mare, le passere di mare catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente e sotto la superficie del mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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