Art. 7

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole

In vigore dal 18 ott 2018
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole 1.   Nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la 5a e unicamente nelle acque dell'Unione della 5b), 6 e 7 l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie catturate con nasse e trappole. 2.   Al momento del rigetto in mare, le specie catturate nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
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