Art. 8

Esenzioni de minimis

In vigore dal 18 ott 2018
Esenzioni de minimis 1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento: a) per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e fino al 5 % nel 2020 e nel 2021 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, PTB, OT, PT, SSC, SDN, SPR, SV, SX, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM e PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nella divisione CIEM 7d; b) per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e fino al 5 % nel 2020 e nel 2021 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, PTB, OT, PT, SSC, SDN, SPR, SV, SX, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM e PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM 7b-c e 7e-k; c) per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7 g; d) per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di «pannello Flemish» per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f, 7 g e 7 h; e) per l'eglefino (Melanogrammus aeglefinus), fino a un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b-7c e 7e-7k; f) per il merluzzo bianco (Gadus morhua), il 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b-7c e 7e-7k; g) per il suro (Trachurus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM 7b-7k; h) per lo sgombro (Scomber scombrus), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM 7b-7k. 2.   Le esenzioni de minimis di cui al paragrafo 1, lettere da e) a h), sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.
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