Art. 4
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola
In vigore dal 18 ott 2018
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola
1. Nella divisione CIEM 7d, entro sei miglia nautiche dalla costa ma al di fuori delle zone di riproduzione designate, l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sogliola (Solea solea) di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da navi:
a)
aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice massima di 221 kW; e
b)
operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.
2. In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
Storico versioni
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