Art. 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

In vigore dal 18 ott 2018
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo 1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica: a) allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi (11): FPO e FIX) nelle sottozone CIEM 6 e 7; b) allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm nella sottozona CIEM 7; c) allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico con dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, del presente regolamento, nella sottozona CIEM 7; d) allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, del presente regolamento, nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa. 2.   In caso di rigetto in mare gli scampi catturati nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.
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Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo (Art. 3 Regolamento (UE) 2018/2034) — Testo vigente | Portale Normativo