Art. 20

Valutazione

In vigore dal 28 set 2018
Valutazione 1.   Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune. Detta valutazione esamina, in particolare, il livello di partecipazione e l'entità dei contributi alle azioni apportati dagli Stati partecipanti, dai membri del settore privato e dalle loro entità costitutive e dai loro soggetti collegati. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa, comprese quelle degli esperti indipendenti, e le osservazioni della Commissione. Tale relazione include un riferimento alla relazione degli esperti indipendenti messa pubblicamente a disposizione. La Commissione invia la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2022. 2.   Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all', paragrafo 7, o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato. 3.   Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune, ma non oltre due anni dopo l'avvio della procedura di liquidazione di cui all' dello statuto, la Commissione effettua una valutazione finale dell'impresa comune. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1488:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione (Art. 20 Regolamento (UE) 2018/1488) — Testo vigente | Portale Normativo