Art. 19
Responsabilità dell'impresa comune
In vigore dal 28 set 2018
Responsabilità dell'impresa comune
1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.
2. In caso di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione a essa, è considerato come spesa dell'impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.
4. L'impresa comune è la sola responsabile della conformità ai propri obblighi.
5. L'impresa comune non è responsabile della gestione dei supercomputer di sua proprietà da parte del soggetto ospitante.
Storico versioni
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