Art. 7

Unità centrale ETIAS

In vigore dal 12 set 2018
Unità centrale ETIAS 1.   È istituita un’unità centrale ETIAS nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. 2.   L’unità centrale ETIAS è operativa 24 ore al giorno, sette giorni su sette. Essa svolge i compiti seguenti: a) laddove dal trattamento automatizzato della domanda emerga un riscontro positivo, verifica a norma dell’, se i dati personali del richiedente corrispondono ai dati personali della persona per cui è emerso tale riscontro positivo nel sistema centrale ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’, in uno dei sistemi d’informazione UE consultati, nei dati Europol, in una delle banche dati Interpol di cui all’, o agli indicatori di rischio specifici di cui all’ oggetto di consultazione e, nel caso in cui una corrispondenza sia confermata o permangano dubbi, avvia il trattamento manuale della domanda di cui all’; b) provvede affinché i dati da essa inseriti nei fascicoli di domanda siano aggiornati in conformità delle pertinenti disposizioni degli ; c) definisce, stabilisce, valuta preliminarmente, attua, valuta a posteriori, rivede ed elimina gli indicatori di rischio specifici di cui all’ previa consultazione della commissione di esame ETIAS; d) provvede affinché le verifiche effettuate in conformità dell’ e i relativi risultati siano registrati nei fascicoli di domanda; e) svolge verifiche regolari del trattamento delle domande e dell’attuazione dell’, con particolare riguardo all’impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; f) indica, se del caso, lo Stato membro competente per il trattamento manuale delle domande ai sensi dell’, paragrafo 2; g) in presenza di problemi tecnici o circostanze impreviste, facilita se necessario le consultazioni tra gli Stati membri di cui all’ e tra lo Stato membro competente ed Europol di cui all’; h) informa i vettori in caso di guasto del sistema d’informazione ETIAS ai sensi dell’, paragrafo 1; i) informa le unità nazionali ETIAS degli Stati membri in caso di guasto del sistema d’informazione ETIAS ai sensi dell’, paragrafo 1; j) tratta le richieste di consultazione dei dati nel sistema centrale ETIAS da parte di Europol ai sensi dell’; k) fornisce al pubblico tutte le informazioni utili in merito alle domande di autorizzazione ai viaggi ai sensi dell’; l) coopera con la Commissione riguardo alla campagna d’informazione di cui all’; m) fornisce sostegno per iscritto ai viaggiatori che hanno riscontrato problemi nella compilazione del modulo di domanda e che hanno richiesto assistenza avvalendosi a tal fine di un modulo di contatto standard; aggiorna un elenco di domande frequenti e relative risposte reso disponibile online; n) assicura un seguito e riferisce periodicamente alla Commissione in merito alle segnalazioni di abusi commessi da un intermediario commerciale di cui all’, paragrafo 5. 3.   L’unità centrale ETIAS pubblica una relazione annuale di attività. Tale relazione include: a) statistiche su: i) numero di autorizzazioni ai viaggi emesse automaticamente dal sistema centrale ETIAS; ii) numero di domande verificate dall’unità centrale ETIAS; iii) numero di domande trattate manualmente per Stato membro; iv) numero di domande respinte per paese e motivo del rigetto; v) rispetto dei termini di cui all’, paragrafo 6, e agli ; b) informazioni generali sul funzionamento dell’unità centrale ETIAS, sulle sue attività di cui al presente articolo e informazioni sulle tendenze e sulle sfide attuali che incidono sull’esercizio dei suoi compiti. La relazione annuale di attività è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 marzo dell’anno successivo.
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