Art. 8

Unità nazionali ETIAS

In vigore dal 12 set 2018
Unità nazionali ETIAS 1.   Ogni Stato membro designa un’autorità competente come unità nazionale ETIAS. 2.   Spetta alle unità nazionali ETIAS: a) esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e decidere in merito, qualora dal trattamento automatizzato della domanda emerga un riscontro positivo e l’unità centrale ETIAS abbia avviato il trattamento manuale della domanda; b) provvedere affinché i compiti eseguiti ai sensi della lettera a) e i relativi risultati siano registrati nei fascicoli di domanda; c) provvedere affinché i dati da esse inseriti nei fascicoli di domanda siano aggiornati in conformità delle pertinenti disposizioni degli ; d) decidere di rilasciare autorizzazioni ai viaggi con validità territoriale limitata ai sensi dell’; e) provvedere al coordinamento con altre unità nazionali ETIAS ed Europol riguardo alle richieste di consultazione di cui agli ; f) informare i richiedenti sulla procedura da seguire in caso di ricorso ai sensi dell’, paragrafo 3; g) annullare e revocare un’autorizzazione ai viaggi ai sensi degli . 3.   Gli Stati membri forniscono alle unità nazionali ETIAS risorse adeguate per svolgere i loro compiti in conformità dei termini stabiliti nel presente regolamento.
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