Art. 8
Unità nazionali ETIAS
In vigore dal 12 set 2018
Unità nazionali ETIAS
1. Ogni Stato membro designa un’autorità competente come unità nazionale ETIAS.
2. Spetta alle unità nazionali ETIAS:
a)
esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e decidere in merito, qualora dal trattamento automatizzato della domanda emerga un riscontro positivo e l’unità centrale ETIAS abbia avviato il trattamento manuale della domanda;
b)
provvedere affinché i compiti eseguiti ai sensi della lettera a) e i relativi risultati siano registrati nei fascicoli di domanda;
c)
provvedere affinché i dati da esse inseriti nei fascicoli di domanda siano aggiornati in conformità delle pertinenti disposizioni degli ;
d)
decidere di rilasciare autorizzazioni ai viaggi con validità territoriale limitata ai sensi dell’;
e)
provvedere al coordinamento con altre unità nazionali ETIAS ed Europol riguardo alle richieste di consultazione di cui agli ;
f)
informare i richiedenti sulla procedura da seguire in caso di ricorso ai sensi dell’, paragrafo 3;
g)
annullare e revocare un’autorizzazione ai viaggi ai sensi degli .
3. Gli Stati membri forniscono alle unità nazionali ETIAS risorse adeguate per svolgere i loro compiti in conformità dei termini stabiliti nel presente regolamento.
Storico versioni
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