Art. 13

Accesso ai dati conservati nell’ETIAS

In vigore dal 12 set 2018
Accesso ai dati conservati nell’ETIAS 1.   L’accesso al sistema d’informazione ETIAS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS. 2.   L’accesso delle autorità di frontiera al sistema centrale ETIAS conformemente all’ è limitato all’interrogazione di quest’ultimo per verificare lo status dell’autorizzazione ai viaggi di un viaggiatore presente a un valico di frontiera esterno e ai dati di cui all’, paragrafo 2, lettere a), c) e d). Inoltre le autorità di frontiera sono informate automaticamente degli indicatori di cui all’, paragrafi 2 e 3, nonché dei relativi motivi. Qualora, eccezionalmente, sulla base di un indicatore, sia raccomandata una verifica in seconda linea alla frontiera, o siano necessarie ulteriori verifiche ai fini di una verifica in seconda linea, le autorità di frontiera accedono al sistema centrale ETIAS per ottenere le informazioni aggiuntive di cui all’, paragrafo 1, lettera e), o all’, paragrafo 6, lettera f). 3.   L’accesso dei vettori al sistema d’informazione ETIAS conformemente all’ è limitato alla trasmissione di interrogazioni a quest’ultimo per verificare lo status dell’autorizzazione ai viaggi di un viaggiatore. 4.   L’accesso delle autorità competenti in materia di immigrazione al sistema centrale ETIAS conformemente all’ è limitato alla verifica dello status dell’autorizzazione ai viaggi di un viaggiatore presente sul territorio dello Stato membro e ad alcuni dati di cui a detto articolo. L’accesso delle autorità competenti in materia di immigrazione al sistema centrale ETIAS conformemente all’, paragrafo 3, è limitato ai dati di cui a detto articolo. 5.   Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo e comunica senza indugio a eu-LISA l’elenco di tali autorità, in conformità dell’, paragrafo 2. L’elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati conservati nel sistema d’informazione ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo.
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