Art. 47

Accesso ai dati a fini di verifica alle frontiere esterne

In vigore dal 12 set 2018
Accesso ai dati a fini di verifica alle frontiere esterne 1.   Le autorità di frontiera competenti ad effettuare verifiche di frontiera ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399 consultano il sistema centrale ETIAS usando i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio. 2.   Il sistema centrale ETIAS risponde indicando: a) se la persona è in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida e, nel caso di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata ai sensi dell’, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida; b) qualsiasi indicatore collegato all’autorizzazione di viaggio ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3; c) se l’autorizzazione ai viaggi scadrà entro i successivi 90 giorni e il restante periodo di validità; d) i dati di cui all’, paragrafo 2, lettere k) e l). 3.   Se l’autorizzazione ai viaggi scade entro i 90 giorni successivi, le autorità di frontiera informano il titolare di tale autorizzazione ai viaggi del restante periodo di validità, della possibilità di richiedere una nuova autorizzazione ai viaggi anche durante il soggiorno nel territorio degli Stati membri, e dell’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida per l’intera durata del soggiorno di breve durata. Tale informazione è fornita dalle guardie di frontiera al momento delle verifiche di frontiera oppure per mezzo di attrezzature, installate al valico di frontiera, che consentono al cittadino di paese terzo di consultare lo strumento di verifica di cui all’. Tale informazione è inoltre fornita attraverso il sito Internet pubblico di cui all’. Inoltre il sistema centrale ETIAS fornisce automaticamente al titolare di un’autorizzazione ai viaggi le stesse informazioni tramite il servizio di posta elettronica. 4.   Se il sistema centrale ETIAS risponde segnalando un indicatore collegato ad un’autorizzazione di viaggio ai sensi dell’, paragrafo 2, le autorità di frontiera procedono a una verifica di seconda linea. Ai fini della verifica di seconda linea le autorità sono autorizzate a consultare le informazioni aggiunte nel fascicolo di domanda ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera e), o dell’, paragrafo 6, lettera f), Se il sistema centrale ETIAS risponde segnalando un indicatore di cui all’, paragrafo 3, e se sono necessarie ulteriori verifiche, le autorità di frontiera possono accedere al sistema centrale ETIAS per ottenere le informazioni aggiuntive di cui all’, paragrafo 1, lettera e), o all’, paragrafo 6, lettera f).
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