Art. 49

Accesso ai dati da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione

In vigore dal 12 set 2018
Accesso ai dati da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione 1.   Al fine di accertare o verificare se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri e di adottare misure appropriate al riguardo, le autorità competenti in materia di immigrazione degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni del sistema centrale ETIAS con i dati di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) ad e). 2.   L’accesso al sistema centrale ETIAS ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è consentito solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) è stata effettuata una precedente interrogazione nell’EES ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2017/2226; e b) da tale interrogazione risulta che l’EES non contiene una cartella di ingresso corrispondente alla presenza del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri. Se necessario, si verifica l’adempimento delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo, accedendo, nell’EES, alle registrazioni ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2017/2226 corrispondenti all’interrogazione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo e alla risposta di cui alla lettera b) di tale comma. 3.   Il sistema centrale ETIAS risponde indicando se la persona è in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida e, nel caso di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata rilasciata ai sensi dell’, gli Stati membri per cui l’autorizzazione di viaggio è valida. Il sistema centrale ETIAS indica inoltre se l’autorizzazione ai viaggi scadrà entro i successivi 90 giorni e il restante periodo di validità. Nel caso di minori, le autorità competenti in materia di immigrazione hanno anche accesso alle informazioni relative al titolare della responsabilità genitoriale o al tutore legale del viaggiatore di cui all’, paragrafo 2, lettera k).
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