Art. 9

Termini che gli emittenti e gli intermediari devono rispettare per gli eventi societari e per le procedure di identificazione degli azionisti

In vigore dal 3 set 2018
Termini che gli emittenti e gli intermediari devono rispettare per gli eventi societari e per le procedure di identificazione degli azionisti 1.   L'emittente che dà origine all'evento societario fornisce agli intermediari le informazioni in merito a tale evento in maniera tempestiva, al più tardi la stessa giornata operativa in cui annuncia l'evento ai sensi della legge applicabile. 2.   Nel trattare e trasmettere le informazioni sull'evento societario l'intermediario garantisce, ove necessario, che gli azionisti abbiano tempo sufficiente per reagire alle informazioni ricevute in modo da rispettare il termine fissato dall'emittente o la data di registrazione. Il primo intermediario e qualsiasi altro intermediario che riceve le informazioni riguardanti un evento societario trasmette tali informazioni all'intermediario successivo della catena senza indugio, al più tardi entro la chiusura della stessa giornata operativa in cui le ha ricevute. Se riceve le informazioni dopo le ore 16.00 della giornata operativa, l'intermediario trasmette le informazioni senza indugio, al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva. Se dopo la prima trasmissione di informazioni la posizione azionaria rilevante cambia, il primo intermediario e qualsiasi altro intermediario della catena trasmette in aggiunta le informazioni ai nuovi azionisti nei suoi registri, secondo le posizioni di fine giornata di ogni giornata operativa, fino alla data di registrazione. 3.   L'ultimo intermediario trasmette all'azionista le informazioni riguardanti l'evento societario senza indugio, al più tardi entro la chiusura della stessa giornata operativa in cui le ha ricevute. Se riceve le informazioni dopo le ore 16.00 della giornata operativa, l'intermediario trasmette le informazioni senza indugio, al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva. Egli conferma inoltre la legittimazione dell'azionista a partecipare all'evento societario senza indebito ritardo e in tempo utile affinché possa essere rispettato il termine fissato dall'emittente o la data di registrazione, se del caso. 4.   Dopo aver ricevuto le informazioni riguardanti l'azione dell'azionista, ciascun intermediario le trasmette senza indugio all'emittente, secondo una procedura che consente il rispetto del termine fissato dall'emittente o della data di registrazione. Ogni requisito supplementare relativo all'azione dell'azionista, che l'emittente gli chiede di fornire ai sensi della legge applicabile e che non può essere trattato su formato leggibile a macchina o in modo interamente automatizzato come stabilito all', paragrafo 3, è trasmesso dall'intermediario senza indugio e in tempo utile affinché possa essere rispettato il termine fissato dall'emittente o la data di registrazione. L'ultimo intermediario non può fissare un termine per l'azione dell'azionista a prima di tre giorni lavorativi prima del termine fissato dall'emittente o della data di registrazione. L'ultimo intermediario può avvertire l'azionista dei rischi connessi ai cambiamenti della posizione azionaria in prossimità della data di registrazione. 5.   La conferma di ricezione dei voti espressi elettronicamente, di cui all', paragrafo 1, è fornita al votante immediatamente dopo la votazione. La conferma di registrazione e conteggio dei voti, di cui all', paragrafo 2, è fornita dall'emittente in modo tempestivo, al più tardi 15 giorni dopo la richiesta o l'assemblea generale, a seconda di quale è posteriore, a meno che le informazioni siano già disponibili. 6.   La richiesta di comunicazione dell'identità degli azionisti presentata dall'emittente o da un soggetto terzo da esso nominato è trasmessa dagli intermediari, in funzione dalla portata della richiesta, all'intermediario successivo della catena senza indugio, al più tardi entro la chiusura della stessa giornata operativa in cui è stata ricevuta la richiesta. Se riceve la richiesta dopo le 16.00 della giornata operativa, l'intermediario trasmette le informazioni senza indugio, al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva. La risposta alla richiesta di comunicazione dell'identità degli azionisti è fornita e trasmessa da ciascun intermediario al destinatario indicato nella richiesta senza indugio, al più tardi entro la giornata operativa immediatamente successiva alla data di registrazione o alla data di ricezione della richiesta da parte dell'intermediario che trasmette la risposta, a seconda di quale è posteriore. Il termine di cui al secondo comma non si applica alle risposte alle richieste o, ove applicabile, a quelle parti delle richieste che non possono essere trattate su formato leggibile a macchina o in modo interamente automatizzato come stabilito all', paragrafo 3. Non si applica neanche alle risposte alle richieste ricevute dall'intermediario più di sette giorni lavorativi dopo la data di registrazione. In questi casi l'intermediario fornisce e trasmette la risposta senza indugio, e in ogni caso entro il termine fissato dall'emittente. 7.   I termini di cui ai paragrafi da 1 a 6 si applicano, nella misura del necessario, a qualsiasi cancellazione o aggiornamento delle informazioni rilevanti. 8.   L'intermediario appone un timbro con l'indicazione temporale a tutte le comunicazioni di cui al presente articolo.
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