Art. 10
Requisiti minimi di sicurezza
In vigore dal 3 set 2018
Requisiti minimi di sicurezza
1. Nel trasmettere le informazioni agli intermediari, agli azionisti o ai soggetti terzi nominati dagli azionisti ai sensi degli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater della direttiva 2007/36/CE, l'emittente e l'intermediario attuano adeguate misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza, l'integrità e l'autenticità delle informazioni provenienti dall'emittente o dal soggetto terzo che dà origine all'evento societario. Gli intermediari attuano tali misure anche rispetto alla trasmissione di informazioni all'emittente o al soggetto terzo nominato dall'emittente.
2. L'intermediario che riceve dall'emittente o da un soggetto terzo nominato dall'emittente una richiesta di comunicazione dell'identità degli azionisti, o qualsiasi altra comunicazione di cui al presente regolamento, che deve essere trasmessa lungo la catena di intermediazione, o agli azionisti, verifica che la richiesta o l'informazione trasmessa provenga dall'emittente.
Storico versioni
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