Art. 8
Trasmissione di informazioni specifiche relative a eventi societari diversi dalle assemblee generali
In vigore dal 3 set 2018
Trasmissione di informazioni specifiche relative a eventi societari diversi dalle assemblee generali
1. Le informazioni che l'emittente deve fornire al primo intermediario o agli altri intermediari, così come le notifiche che devono essere trasmesse lungo la catena di intermediazione, comprendono tutti i dati fondamentali riguardanti l'evento societario diverso dall'assemblea generale che sono necessari all'intermediario per poter assolvere agli obblighi nei confronti dell'azionista derivanti dalla direttiva 2007/36/CE, o che sono necessari all'azionista per poter esercitare i propri diritti.
2. Per quanto riguarda la sequenza delle comunicazioni, le date e i termini relativi a un evento societario, si applicano i seguenti requisiti minimi:
a)
l'emittente notifica al primo intermediario e, nella misura del necessario, agli altri intermediari le informazioni sull'evento societario con un anticipo sufficiente che consenta ai partecipanti al mercato di reagire e di trasmettere le informazioni, e che consenta di trattare adeguatamente le negoziazioni pendenti o i market claim prima di ogni termine rilevante o dell'inizio di un periodo di scelta, a seconda dei casi;
b)
la data di pagamento è fissata il più vicino possibile alla data di registrazione, al termine fissato dall'emittente o al termine fissato dal soggetto terzo che avvia un evento societario, ove applicabile, in modo da consentire il trattamento del pagamento agli azionisti il più rapidamente possibile;
c)
nel caso di un evento societario che prevede opzioni per l'azionista, occorre che il periodo di scelta sia abbastanza lungo da lasciare agli azionisti e agli intermediari un tempo di reazione ragionevole;
d)
nel caso di un evento societario che prevede opzioni per l'azionista, occorre che la data ultima di partecipazione e il termine a tutela dell'acquirente precedano, in quest'ordine, il termine fissato dall'emittente, in modo da consentire l'adeguato trattamento delle richieste dell'acquirente prima della chiusura del periodo di scelta;
e)
nel caso di un evento societario condizionale, l'emittente notifica al primo intermediario le informazioni riguardanti l'esito dell'evento il prima possibile dopo il termine fissato dall'emittente e prima che nel corso dell'evento societario sia effettuato qualunque pagamento.
3. Trascorsa la data di pagamento dell'evento societario, il primo intermediario oppure, ove vi sia più di un intermediario nella catena, tutti gli intermediari trasmettono a turno le informazioni sulle azioni compiute o sulle operazioni concluse dall'intermediario per conto dell'azionista. Le informazioni che l'intermediario deve trasmettere includono come minimo gli esiti derivanti dall'azione dell'azionista in un evento societario che prevede opzioni, le posizioni di legittimazione o consolidate, i ricavi ricevuti, così come gli esiti di eventuali market claim, nella misura in cui ciò è rilevante per l'azionista.
4. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati da fornire e trasmettere, nella misura rilevante per l'operazione societaria, ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2007/36/CE, per quanto riguarda gli eventi societari diversi dalle assemblee generali, figurano nella tabella 8 dell'allegato.
I requisiti di cui al primo comma sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi cancellazione o aggiornamento di tali notifiche.
Storico versioni
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