Art. 6

Avviso di partecipazione dell'azionista all'assemblea generale

In vigore dal 3 set 2018
Avviso di partecipazione dell'azionista all'assemblea generale 1.   Onde agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti in assemblea generale, ivi compreso il diritto di partecipare e votare, come indicato all'articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2007/36/CE, gli intermediari, se richiesto dall'emittente e su domanda dell'azionista, trasmettono l'avviso di partecipazione all'emittente per consentire all'azionista di esercitare esso stesso i propri diritti o di nominare un soggetto terzo che li eserciti su esplicita autorizzazione ed istruzione dell'azionista e nell'interesse di quest'ultimo. 2.   Qualora l'avviso di partecipazione contenga un riferimento ai voti, l'ultimo intermediario garantisce che le informazioni riguardanti il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto siano coerenti con la posizione di legittimazione. Nel caso in cui l'avviso sia trasmesso fra gli intermediari prima della data di registrazione, l'ultimo intermediario aggiorna l'avviso, se necessario, per rendere le informazioni coerenti. 3.   I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene l'avviso di partecipazione di un azionista a un'assemblea generale figurano nella tabella 5 dell'allegato. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati di cui al primo comma sono applicabili anche, nella misura necessaria, ai messaggi riguardanti aggiornamenti e cancellazioni degli avvisi di partecipazione.
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