Art. 5
Conferma della legittimazione degli azionisti a esercitare i propri diritti in assemblea generale
In vigore dal 3 set 2018
Conferma della legittimazione degli azionisti a esercitare i propri diritti in assemblea generale
1. Onde agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti in assemblea generale, ivi compreso il diritto di partecipare e votare, come indicato all'articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2007/36/CE, l'ultimo intermediario conferma, su domanda, all'azionista o al soggetto terzo nominato dall'azionista, la posizione di legittimazione che risulta dai suoi registri. Se vi è più di un intermediario nella catena di intermediazione, l'ultimo intermediario garantisce che le posizioni di legittimazione che risultano dai suoi registri corrispondano a quelle che risultano al primo intermediario.
Tale conferma da parte dell'ultimo intermediario all'azionista non è richiesta se la posizione di legittimazione è nota all'emittente o, a seconda dei casi, al primo intermediario, o viene loro trasmessa.
2. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene la conferma della legittimazione, e che sono rilevanti per il tipo di trasmissione, figurano nella tabella 4 dell'allegato.
3. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati di cui al secondo comma sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi aggiornamento e cancellazione delle conferme di legittimazione.
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