Art. 2

Formati standardizzati, interoperabilità e lingue

In vigore dal 3 set 2018
Formati standardizzati, interoperabilità e lingue 1.   Le informazioni di cui agli articoli da 3 a 8 del presente regolamento sono trasmesse dagli intermediari conformemente ai formati standardizzati di cui all'allegato, includono i tipi di informazioni minime e sono conformi ai requisiti di cui all'allegato. 2.   Le informazioni che devono essere fornite dagli emittenti agli intermediari e che devono essere trasmesse agli azionisti lungo la catena di intermediazione sono in un formato che consente il trattamento in conformità del paragrafo 3. L'emittente fornisce le informazioni nella lingua in cui pubblica le sue informazioni finanziarie conformemente alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, tranne quando ciò non è giustificato tenendo conto del suo azionariato, anche in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. 3.   La trasmissione fra intermediari avviene su formati elettronici e leggibili a macchina, che consentono interoperabilità e un trattamento interamente automatizzato e che si basano su norme del settore applicate internazionalmente come l'ISO o una metodologia compatibile con l'ISO. 4.   Gli intermediari consentono agli azionisti che non sono intermediari l'accesso a tutte le informazioni così come a qualsiasi modalità di azione attraverso strumenti e strutture generalmente disponibili, salvo diversamente concordato da parte dell'azionista. Gli intermediari garantiscono che tali strumenti e strutture consentono il trattamento delle azioni dell'azionista da parte dell'intermediario in conformità del paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:1212:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo