Art. 1

Definizioni

In vigore dal 3 set 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: (1)   «emittente»: una società con sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro, o un soggetto terzo nominato da tale società per svolgere i compiti di cui al presente regolamento; (2)   «CSD emittente»: il depositario centrale di titoli che fornisce i servizi di base quali definiti ai punti 1 o 2 della sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) riguardo alle azioni negoziate su un mercato regolamentato; (3)   «evento societario»: un'azione avviata dall'emittente o da un soggetto terzo, che implichi l'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni e che può incidere o meno sull'azione sottostante, come la distribuzione di utili o un'assemblea generale; (4)   «intermediario»: una persona quale definita all', lettera d), della direttiva 2007/36/CE e un intermediario di paese terzo ai sensi dell'articolo 3 sexies della direttiva 2007/36/CE; (5)   «azione dell'azionista»: la risposta, istruzione o altra reazione dell'azionista o di un soggetto terzo da esso nominato, a seconda dei casi ai sensi della legge applicabile, ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti all'azionista dalle azioni, nell'ambito di un evento societario; (6)   «ultimo intermediario»: l'intermediario che, nella catena di intermediazione, fornisce i conti titoli per l'azionista; (7)   «data di registrazione» (record date): la data stabilita dall'emittente alla quale sono determinati i diritti conferiti dalle azioni, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale, così come l'identità dell'azionista, in base alle posizioni consolidate consegnate nei libri del CSD emittente o di un altro primo intermediario tramite scrittura contabile alla chiusura delle sue attività; (8)   «posizione di legittimazione»: la posizione dell'azionista alla «data di registrazione» a cui sono collegati i diritti conferiti dalle azioni, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale; (9)   «primo intermediario»: il CSD emittente o altro intermediario nominato dall'emittente, che gestisce la registrazione delle azioni dell'emittente tramite scrittura contabile al livello più elevato in relazione alle azioni negoziate su un mercato regolamentato, o detiene tali azioni al livello più elevato per conto degli azionisti dell'emittente. Il primo intermediario può anche agire in qualità di ultimo intermediario; (10)   «data di pagamento»: la data a cui all'azionista è dovuto il pagamento relativo ai ricavi di un evento societario, ove applicabile; (11)   «periodo di scelta»: il periodo durante il quale l'azionista può scegliere fra le opzioni disponibili nell'ambito di un evento societario; (12)   «data ultima di partecipazione»: l'ultima data in cui è possibile acquistare o trasferire le azioni con i connessi diritti di partecipazione all'evento societario, escluso il diritto di partecipare a un'assemblea generale; (13)   «termine a tutela dell'acquirente»: data e ore massime entro cui un acquirente che non ha ancora ricevuto l'azione sottostante di un evento societario, che include le opzioni per l'azionista, deve istruire il venditore in merito alla scelta fra le opzioni; (14)   «termine fissato dall'emittente»: data e ore massime, stabilite dall'emittente, per notificare all'emittente, a un soggetto terzo nominato dall'emittente o al CSD emittente le azioni dell'azionista relativamente all'evento societario e, nel contesto di un evento societario avviato da un soggetto terzo, da applicarsi ad ogni termine per notificare al soggetto terzo o a un soggetto terzo nominato da tale soggetto terzo le azioni dell'azionista relativamente all'evento societario avviato; (15)   «ex data»: la data a decorrere dalla quale le azioni sono negoziate prive dei diritti da esse derivanti, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale; (16)   «ISIN»: il numero internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number) definito dall'ISO 6166 o secondo una metodologia compatibile; (17)   «LEI»: l'identificativo della persona giuridica (legal entity identifier) ISO 17442, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione (3).
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