Art. 5
Mezzi di trasmissione
In vigore dal 8 ago 2018
Mezzi di trasmissione
Tutte le richieste di informazioni, gli avvisi di ricevimento e le risposte alle richieste di informazioni di cui agli sono conformi alle seguenti disposizioni:
a)
sono resi per iscritto;
b)
sono trasmessi per posta o fax ovvero tramite un mezzo elettronico in grado di assicurare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante il processo di trasmissione;
c)
sono indirizzati:
i)
nel caso di una richiesta inviata a un'autorità competente, alla persona di contatto designata dall'autorità competente a norma dell';
ii)
nel caso di un avviso di ricevimento o di una risposta inviata all'ESMA, al punto di contatto specificato dall'ESMA nella richiesta di informazioni.
Storico versioni
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