Art. 6
Riservatezza
In vigore dal 8 ago 2018
Riservatezza
1. Le autorità competenti mantengono la riservatezza riguardo alla circostanza che sia stata emessa una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, al contenuto di tale richiesta e a tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell'esecuzione della richiesta, in particolare le consultazioni tra l'ESMA e l'autorità competente in relazione alla richiesta.
2. L'autorità competente può tuttavia comunicare tali fatti o circostanze se l'ESMA dà il suo consenso alla divulgazione o la divulgazione sia necessaria a fini di procedimenti legali.
Storico versioni
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