Art. 4
Risposta alla richiesta di informazioni
In vigore dal 8 ago 2018
Risposta alla richiesta di informazioni
1. L'autorità interpellata fornisce all'ESMA le informazioni richieste utilizzando il formulario di cui all'allegato III del presente regolamento. L'autorità interpellata adotta tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di ottenere e fornire le informazioni richieste. Se non è in grado di fornire informazioni entro la data di risposta stimata fissata nell'avviso di ricevimento della richiesta di informazioni, l'autorità interpellata ne informa senza indugio l'ESMA e fornisce una nuova data di risposta stimata, unitamente ai motivi per i quali è necessaria una proroga.
2. L'autorità interpellata consulta l'ESMA, ove necessario, circa eventuali chiarimenti in merito al tipo di informazioni richieste e alla frequenza degli eventuali aggiornamenti necessari.
Storico versioni
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