Art. 3
Richiesta di informazioni
In vigore dal 8 ago 2018
Richiesta di informazioni
1. Le richieste da parte dell'ESMA all'autorità competente di fornire informazioni, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, diverse dalle informazioni di cui agli del presente regolamento, sono effettuate utilizzando il formulario che figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'autorità competente cui sono richieste informazioni a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 («l'autorità interpellata») accusa il ricevimento della richiesta entro sette giorni dal ricevimento stesso, utilizzando il formulario di cui all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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