Art. 3

Richiesta di informazioni

In vigore dal 8 ago 2018
Richiesta di informazioni 1.   Le richieste da parte dell'ESMA all'autorità competente di fornire informazioni, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, diverse dalle informazioni di cui agli del presente regolamento, sono effettuate utilizzando il formulario che figura nell'allegato I del presente regolamento. 2.   L'autorità competente cui sono richieste informazioni a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 («l'autorità interpellata») accusa il ricevimento della richiesta entro sette giorni dal ricevimento stesso, utilizzando il formulario di cui all'allegato II del presente regolamento.
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