Art. 1
Notifica all'ESMA ai fini del registro dell'ESMA
In vigore dal 8 ago 2018
Notifica all'ESMA ai fini del registro dell'ESMA
1. Per consentire all'ESMA di istituire e tenere il registro pubblico di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, le autorità competenti notificano all'ESMA le informazioni di cui alle lettere a), c) e d) del suddetto articolo e le eventuali modifiche di tali informazioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della decisione pertinente.
2. La decisione pertinente è la decisione che, tra le seguenti decisioni dell'autorità competente, determini l'obbligo, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, di notificare all'ESMA determinate informazioni o modifiche:
a)
la decisione di autorizzare o registrare un amministratore a norma dell'articolo 34, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2016/1011;
b)
la decisione di revocare o sospendere l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
c)
la decisione di riconoscere un amministratore ubicato in un paese terzo a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, del medesimo regolamento;
d)
la decisione di sospendere o revocare tale riconoscimento a norma dell'articolo 32, paragrafo 8, del medesimo regolamento;
e)
la decisione di autorizzare l'avallo di un indice di riferimento a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
f)
la decisione di imporre la cessazione dell'avallo di un indice di riferimento a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del medesimo regolamento.
Le informazioni o le modifiche di tali informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'ESMA utilizzando il canale di comunicazione dell'ESMA che garantisce la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante la trasmissione.
3. Le autorità competenti e l'ESMA concordano la tecnologia dell'informazione che presiede alla trasmissione delle informazioni al sito web dell'ESMA utilizzando il canale di comunicazione dell'ESMA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:1105:oj#art-1