Art. 91
Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione
In vigore dal 18 lug 2018
Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione
1. Il presente capo fa salva l’eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all’, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’Unione o degli Stati membri.
2. Fatti salvi gli del presente regolamento, ogni ordinatore responsabile, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo statuto o, per quanto riguarda il personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti per la gestione delle crisi e le operazioni di aiuto umanitario di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento conformemente al contratto di lavoro. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, sono adite le autorità e gli organismi designati dalla legislazione vigente, in particolare l’OLAF.
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