Art. 93

Trattamento delle irregolarità finanziarie da parte di un membro del personale

In vigore dal 18 lug 2018
Trattamento delle irregolarità finanziarie da parte di un membro del personale 1.   Fatti salvi i poteri dell’OLAF e l’autonomia amministrativa delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione, degli uffici europei o degli organismi o delle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE con riguardo ai membri del loro personale e tenendo debitamente conto della tutela dei segnalanti, ogni violazione del presente regolamento o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o alla verifica delle operazioni, derivante da un’azione od omissione di un membro del personale è segnalata per un parere al comitato di cui all’ da uno dei seguenti soggetti: a) l’autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare; b) l’ordinatore responsabile, compresi i capi delle delegazioni dell’Unione e i loro vice che, in assenza dei capi delle delegazioni, agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’, paragrafo 2. Quando un caso gli è direttamente segnalato da un membro del personale, il comitato trasmette la pratica all’autorità che ha il potere di nomina dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati e ne informa il membro del personale. L’autorità che ha il potere di nomina può chiedere al comitato di esprimere il proprio parere sul caso. 2.   Una richiesta di parere del comitato conformemente al paragrafo 1, primo comma, è corredata di una descrizione dei fatti e dell’azione od omissione che si chiede al comitato di valutare, nonché dei pertinenti documenti giustificativi, compresi i rapporti delle eventuali indagini condotte. Ove possibile, le informazioni sono fornite in forma anonima. Prima di presentare una richiesta o un’informazione complementare al comitato, l’autorità che ha il potere di nomina o l’ordinatore, se del caso, dà al membro del personale in causa la possibilità di presentare le sue osservazioni, dopo avergli comunicato i documenti giustificativi di cui al primo comma, purché tale comunicazione non comprometta gravemente lo svolgimento di ulteriori indagini. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il comitato di cui all’ è competente a valutare se, sulla base degli elementi che gli sono stati trasmessi conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e delle eventuali ulteriori informazioni ricevute, si è verificata un’irregolarità finanziaria. Sulla base del parere del comitato, l’istituzione dell’Unione, l’organismo dell’Unione, l’Ufficio europeo o l’organismo o la persona interessati decidono in merito all’opportuno seguito da dare in conformità dello statuto. Se ha individuato problemi sistemici, il comitato presenta una raccomandazione all’ordinatore e all’ordinatore delegato, a meno che non si tratti del membro del personale in causa, nonché al revisore interno. 4.   Se il comitato esprime il parere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è composto dai membri di cui all’, paragrafo 2, nonché dai seguenti tre membri supplementari, che sono designati tenendo conto della necessità di evitare conflitti d’interessi: a) un rappresentante dell’autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati; b) un membro designato dal comitato del personale dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati; c) un membro del Servizio giuridico dell’istituzione dell’Unione che impiega il membro del personale interessato. Se il comitato esprime il parere di cui al paragrafo 1, quest’ultimo è indirizzato all’autorità che ha il potere di nomina dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’Ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati. 5.   Il comitato non ha poteri di indagine. L’istituzione dell’Unione, l’organismo dell’Unione, l’Ufficio europeo o l’organismo o la persona interessati collaborano con il comitato al fine di assicurare che quest’ultimo disponga di tutte le informazioni necessarie per esprimere il suo parere. 6.   Se ritiene che il caso sia di competenza dell’OLAF, conformemente al paragrafo 1 il comitato trasmette senza indugio la pratica alla competente autorità che ha il potere di nomina e ne informa immediatamente l’OLAF. 7.   Gli Stati membri sostengono pienamente l’Unione nella riscossione di eventuali pendenze di cui all’ dello statuto a carico degli agenti temporanei cui si applica l’, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-93

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trattamento delle irregolarità finanziarie da parte di un membro del personale (Art. 93 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo