Art. 233
Selezione degli organismi o degli esperti esterni di audit
In vigore dal 18 lug 2018
Selezione degli organismi o degli esperti esterni di audit
Gli organismi o gli esperti esterni indipendenti di audit di cui all’ del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono selezionati mediante una procedura di appalto. La durata del contratto non può superare i cinque anni. Dopo due contratti consecutivi si ritiene che sussista un conflitto d’interessi che potrebbe influire negativamente sullo svolgimento dell’audit.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-233