Art. 231
Controlli e sanzioni
In vigore dal 18 lug 2018
Controlli e sanzioni
1. L’accordo di cui all’, paragrafo 8, prevede espressamente che il Parlamento europeo eserciti i suoi poteri di controllo dei documenti e dei locali e che l’OLAF e la Corte dei conti esercitino i rispettivi poteri e competenze, di cui all’, su tutti i partiti politici europei che hanno ricevuto fondi dell’Unione, nonché sui loro contraenti e subappaltatori.
2. L’ordinatore responsabile può irrogare sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive in conformità degli del presente regolamento e dell’ del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono altresì essere irrogate ai partiti politici europei che, al momento della presentazione della domanda di contributo o dopo aver ricevuto il contributo, abbiano reso false dichiarazioni fornendo le informazioni richieste dall’ordinatore responsabile oppure non abbiano fornito tali informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-231