Art. 232
Tenuta dei registri
In vigore dal 18 lug 2018
Tenuta dei registri
1. I partiti politici europei tengono tutti i registri e i documenti giustificativi relativi al contributo per cinque anni a decorrere dall’ultimo pagamento relativo al contributo.
2. La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi e alla definizione delle richieste derivanti dall’utilizzo del contributo o alle indagini dell’OLAF, se comunicata al destinatario, è conservata fintanto che tali audit, ricorsi, contenzioni, definizioni delle richieste o indagini siano stati conclusi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-232