Art. 2

Scambio di informazioni e notifiche

In vigore dal 13 lug 2018
Scambio di informazioni e notifiche Gli accordi di cooperazione contengono almeno le seguenti disposizioni per quanto riguarda le informazioni o le notifiche da scambiare o fornire nell'ambito degli accordi: a) una disposizione in base alla quale le richieste di informazioni devono contenere almeno le informazioni sollecitate dall'autorità richiedente e una descrizione sintetica dell'oggetto della richiesta, dello scopo per cui è richiesta l'informazione e delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività degli indici di riferimento; b) i dettagli relativi al meccanismo o ai meccanismi tramite cui devono avvenire lo scambio o la fornitura di informazioni e notifiche; c) una disposizione in base alla quale le informazioni e le notifiche devono essere scambiate o fornite per iscritto; d) una disposizione che impone l'adozione di provvedimenti per garantire che lo scambio o la fornitura di informazioni avvenga in modo sicuro; e) una disposizione in base alla quale le informazioni e le notifiche sono fornite senza indugio e, se del caso, in conformità del pertinente calendario specificato negli accordi.
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