Art. 2
Scambio di informazioni e notifiche
In vigore dal 13 lug 2018
Scambio di informazioni e notifiche
Gli accordi di cooperazione contengono almeno le seguenti disposizioni per quanto riguarda le informazioni o le notifiche da scambiare o fornire nell'ambito degli accordi:
a)
una disposizione in base alla quale le richieste di informazioni devono contenere almeno le informazioni sollecitate dall'autorità richiedente e una descrizione sintetica dell'oggetto della richiesta, dello scopo per cui è richiesta l'informazione e delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività degli indici di riferimento;
b)
i dettagli relativi al meccanismo o ai meccanismi tramite cui devono avvenire lo scambio o la fornitura di informazioni e notifiche;
c)
una disposizione in base alla quale le informazioni e le notifiche devono essere scambiate o fornite per iscritto;
d)
una disposizione che impone l'adozione di provvedimenti per garantire che lo scambio o la fornitura di informazioni avvenga in modo sicuro;
e)
una disposizione in base alla quale le informazioni e le notifiche sono fornite senza indugio e, se del caso, in conformità del pertinente calendario specificato negli accordi.
Storico versioni
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