Art. 4
Riservatezza, uso delle informazioni e protezione dei dati
In vigore dal 13 lug 2018
Riservatezza, uso delle informazioni e protezione dei dati
1. Gli accordi di cooperazione impongono alle parti di astenersi dal divulgare informazioni scambiate o fornite loro a titolo degli accordi di cooperazione, salvo previo consenso scritto della parte che ha fornito le informazioni o se la divulgazione di dati costituisce un obbligo proporzionato e necessario prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, in particolare nel contesto di indagini o di successivi procedimenti giudiziari.
2. Gli accordi di cooperazione impongono di conservare in modo sicuro le informazioni ottenute da un'autorità a titolo degli accordi e consentono l'utilizzo delle informazioni esclusivamente per le finalità stabilite da tale autorità nella richiesta di informazioni o, qualora l'informazione non sia stata fornita su richiesta, unicamente al fine di permettere a tale autorità di esercitare le sue funzioni di regolamentazione e di vigilanza. L'autorità può, tuttavia, utilizzare le informazioni per altre finalità, previo consenso scritto dell'autorità che le ha fornite nell'ambito dell'accordo.
3. Qualora consentano lo scambio di dati personali, gli accordi di cooperazione contengono disposizioni atte a garantire mezzi adeguati per la protezione dei dati conformemente a tutte le norme in materia di protezione dei dati applicabili nella giurisdizione delle autorità competenti che sono parti dell'accordo di cooperazione.
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