Art. 3

Cooperazione ai fini della vigilanza

In vigore dal 13 lug 2018
Cooperazione ai fini della vigilanza 1.   Gli accordi di cooperazione stabiliscono un quadro per il coordinamento delle attività di vigilanza delle parti nel settore della vigilanza degli indici di riferimento, ivi compresi almeno i seguenti obblighi: a) l'obbligo per il firmatario che intenda svolgere un'attività di vigilanza di presentare una prima richiesta scritta per svolgere l'attività; b) l'obbligo che la richiesta definisca il contesto di fatto e di diritto dell'attività in questione e l'arco temporale stimato; c) l'obbligo per l'altro firmatario di accusare ricevuta della richiesta, per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione. 2.   Ai fini del coordinamento di ispezioni in loco nella giurisdizione dell'autorità competente del paese terzo, gli accordi di cooperazione stabiliscono una procedura affinché le parti raggiungano un'intesa sulle condizioni che disciplinano tali ispezioni in loco, che comprendano almeno clausole relative ai rispettivi ruoli e responsabilità, al diritto dell'autorità competente del paese terzo ad accompagnare qualsiasi ispezione in loco e all'eventuale obbligo in capo a tale autorità di prestare assistenza nei processi di revisione, interpretazione e analisi del contenuto dei libri e registri pubblici e non pubblici e nell'ottenere informazioni da amministratori e dirigenti dell'amministratore a cui si applica l'accordo.
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Cooperazione ai fini della vigilanza (Art. 3 Regolamento (UE) 2018/1644) — Testo vigente | Portale Normativo