Art. 1
Ambito di applicazione degli accordi di cooperazione
In vigore dal 13 lug 2018
Ambito di applicazione degli accordi di cooperazione
Gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011 («accordi di cooperazione») definiscono chiaramente il loro ambito di applicazione. Esso comprende la cooperazione delle parti almeno sui seguenti aspetti:
a)
lo scambio di informazioni e la trasmissione di notifiche pertinenti per l'adempimento dei rispettivi compiti in materia di vigilanza;
b)
tutte le questioni che possono essere rilevanti per le operazioni, le attività o i servizi degli amministratori oggetto degli accordi di cooperazione in questione, compresa la fornitura all'ESMA di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari a cui tali amministratori sono soggetti nel paese terzo e qualsiasi modifica sostanziale di tali disposizioni legislative o regolamentari;
c)
tutte le azioni di regolamentazione o di vigilanza intraprese o le approvazioni concesse dall'autorità competente del paese terzo relativamente a qualsiasi amministratore che abbia dato il proprio assenso all'uso degli indici di riferimento nell'Unione, comprese le modifiche degli obblighi o dei requisiti ai quali è soggetto l'amministratore che possono avere un impatto sulla continua conformità dell'amministratore alle disposizioni legislative o regolamentari applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:1644:oj#art-1