Art. 4

Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento per le merci

In vigore dal 13 lug 2018
Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento per le merci Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell', per gli indici di riferimento per le merci o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento per le merci, la dichiarazione sull'indice di riferimento come minimo: a) indica se i requisiti di cui al titolo II o all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 si applicano all'indice di riferimento o alla famiglia di indici di riferimento a norma dell'articolo 19 di detto regolamento; b) include una spiegazione dei motivi per cui si applica il titolo II o, se del caso, l'allegato II di detto regolamento; c) include nelle definizioni dei termini fondamentali una breve descrizione dei criteri che definiscono le pertinenti merci fisiche sottostanti; d) indica, se del caso, dove sono disponibili le spiegazioni che l'amministratore è tenuto a pubblicare a norma dell'allegato II, paragrafo 7, di detto regolamento.
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