Art. 3
Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
In vigore dal 13 lug 2018
Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell', per gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, la dichiarazione sull'indice di riferimento include almeno le seguenti informazioni:
a)
un riferimento che avvisa gli utenti in merito al regime regolamentare aggiuntivo applicabile agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1011;
b)
la descrizione dei meccanismi messi in atto per conformarsi a detto allegato.
Storico versioni
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