Art. 1
Obblighi generali di informativa
In vigore dal 13 lug 2018
Obblighi generali di informativa
1. La dichiarazione per l'indice di riferimento indica:
a)
la data di pubblicazione della dichiarazione e, se del caso, la data del suo ultimo aggiornamento;
b)
ove disponibile, il numero internazionale di identificazione dei titoli (codice ISIN) dell'indice o degli indici di riferimento; in alternativa, per la famiglia di indici di riferimento, la dichiarazione può fornire informazioni su dove i codici ISIN sono accessibili al pubblico gratuitamente;
c)
se l'indice di riferimento, o un indice di riferimento della famiglia di indici di riferimento, è determinato utilizzando dati forniti da contributori;
d)
se l'indice di riferimento, o uno degli indici di riferimento della famiglia di indici riferimento, appartiene a una delle tipologie di indici di riferimento di cui al titolo III del regolamento (UE) 2016/1011, compresa la disposizione specifica in virtù della quale si ritiene che l'indice di riferimento appartenga alla tipologia in questione.
2. Nel definire il mercato o la realtà economica, la dichiarazione sull'indice di riferimento comprende almeno le seguenti informazioni:
a)
la descrizione generale del mercato o della realtà economica;
b)
gli eventuali confini geografici del mercato o della realtà economica;
c)
qualsiasi altra informazione che l'amministratore ragionevolmente ritiene pertinente o utile per aiutare gli utenti o i potenziali utenti dell'indice di riferimento a comprendere le pertinenti caratteristiche del mercato o della realtà economica, compresi almeno i seguenti elementi nella misura in cui sono disponibili dati affidabili al riguardo:
i)
informazioni sui partecipanti al mercato effettivi o potenziali;
ii)
indicazione delle dimensioni del mercato o della realtà economica;
3. Nel definire i potenziali limiti dell'indice di riferimento e le circostanze in cui la misurazione del mercato o della realtà economica può diventare inaffidabile, la dichiarazione sull'indice di riferimento contiene almeno:
a)
la descrizione delle circostanze in cui i dati ottenuti dall'amministratore non sarebbero sufficienti a determinare l'indice di riferimento in conformità con la metodologia;
b)
se del caso, la descrizione dei casi in cui l'accuratezza e l'affidabilità della metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice di riferimento non possono essere garantite, ad esempio quando l'amministratore ritiene insufficiente la liquidità del mercato sottostante;
c)
qualsiasi altra informazione che l'amministratore ritiene ragionevolmente pertinente o utile per consentire agli utenti o ai potenziali utenti di comprendere le circostanze in cui la misurazione del mercato o della realtà economica potrebbe diventare inaffidabile, compresa la descrizione di ciò che potrebbe costituire un evento di mercato eccezionale.
4. Nello specificare i controlli e le norme che disciplinano l'esercizio di giudizio o discrezionalità da parte dell'amministratore o dei contributori di dati nel calcolo dell'indice o degli indici di riferimento, la dichiarazione sull'indice di riferimento include la descrizione di ciascuna fase del processo di valutazione ex post dell'esercizio di discrezionalità, con una chiara indicazione della posizione della persona o delle persone responsabili dell'effettuazione delle valutazioni.
5. Nello specificare le procedure per il riesame della metodologia, la dichiarazione sull'indice di riferimento descrive almeno le procedure per la consultazione pubblica sulle eventuali modifiche rilevanti della metodologia.
6. Il paragrafo 3, lettera c), e il paragrafo 5, lettera c), non si applicano alla dichiarazione sull'indice di riferimento:
a)
per un indice di riferimento significativo; o
b)
per una famiglia di indici di riferimento che non comprende indici di riferimento critici e non consiste unicamente in indici di riferimento non significativi.
7. Nel caso di una dichiarazione per un indice di riferimento non significativo o per una famiglia di indici di riferimento che consiste unicamente in indici di riferimento non significativi:
a)
non si applicano le seguenti disposizioni del presente articolo:
i)
paragrafo 2, lettera c);
ii)
paragrafo 3, lettere b) e c);
iii)
paragrafi 4 e 5; e
b)
i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere soddisfatti includendo nella dichiarazione sull'indice di riferimento un chiaro riferimento a un documento pubblicato che comprenda le stesse informazioni e sia accessibile gratuitamente.
8. Gli amministratori possono includere informazioni supplementari in appendice alla dichiarazione sull'indice di riferimento, purché, nel caso facciano riferimento a un documento pubblicato contenente le informazioni in questione, il documento sia accessibile gratuitamente.
Storico versioni
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