Art. 2
Obblighi di informativa specifici per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati
In vigore dal 13 lug 2018
Obblighi di informativa specifici per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati
Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell', per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento basati su dati regolamentati, la dichiarazione sull'indice di riferimento indica almeno i seguenti elementi nella descrizione dei dati:
a)
le fonti di dati utilizzate;
b)
per ciascun tipo di fonte, il tipo pertinente di cui all', paragrafo 1, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1011.
Storico versioni
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