Art. 6

Funzioni supplementari del punto di contatto centrale

In vigore dal 7 mag 2018
Funzioni supplementari del punto di contatto centrale 1.   Oltre alle funzioni di cui agli , gli Stati membri ospitanti possono imporre al punto di contatto centrale di svolgere, per conto dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, una o più delle seguenti funzioni: a) presentare segnalazioni a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, come recepita nel diritto nazionale dello Stato membro ospitante; b) rispondere a qualsiasi richiesta della FIU relativa all'attività delle sedi di cui all'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 e fornire alla FIU informazioni pertinenti relative a tali sedi; c) esaminare attentamente le operazioni per individuare quelle sospette, se del caso, in considerazione dell'entità e della complessità delle attività dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante. 2.   Gli Stati membri ospitanti possono imporre al punto di contatto centrale di svolgere una o più funzioni supplementari di cui al paragrafo 1, laddove esse siano proporzionate al livello complessivo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all'attività del prestatore di servizi di pagamento e dell'emittente di moneta elettronica che ha sedi nel loro territorio in forma diversa da una succursale. 3.   Gli Stati membri ospitanti basano la propria valutazione del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso all'attività di dette sedi sui risultati delle valutazioni del rischio effettuate conformemente all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, all', paragrafo 2, del presente regolamento, ove applicabile, e ad altre fonti credibili e affidabili di cui dispongono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:1108:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Funzioni supplementari del punto di contatto centrale (Art. 6 Regolamento (UE) 2018/1108) — Testo vigente | Portale Normativo