Art. 3
Criteri per la nomina di un punto di contatto centrale
In vigore dal 7 mag 2018
Criteri per la nomina di un punto di contatto centrale
1. Gli Stati membri ospitanti possono imporre agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento che hanno sedi nel loro territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un punto di contatto centrale qualora sia soddisfatto uno dei seguenti criteri:
a)
il numero di dette sedi è pari o superiore a 10;
b)
si prevede che l'importo della moneta elettronica distribuito e rimborsato, o il valore cumulativo delle operazioni di pagamento eseguite da dette sedi, sarà superiore a 3 milioni di EUR per esercizio finanziario, o tale importo o valore ha superato i 3 milioni di EUR nell'esercizio finanziario precedente;
c)
le informazioni necessarie a valutare se il criterio di cui alla lettera a) o b) è soddisfatto non sono messe a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante su richiesta e in modo tempestivo.
2. Fatti salvi i criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri ospitanti possono imporre alle categorie di emittenti di moneta elettronica e di prestatori di servizi di pagamento che hanno sedi nel loro territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un punto di contatto centrale qualora tale obbligo sia proporzionato al livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso all'attività di tali sedi.
3. Gli Stati membri ospitanti basano la propria valutazione del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso all'attività di dette sedi sui risultati delle valutazioni del rischio effettuate conformemente all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 e ad altre fonti credibili e affidabili di cui dispongono. Nell'ambito di tale valutazione gli Stati membri ospitanti tengono conto almeno dei seguenti criteri:
a)
il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alle tipologie di prodotti e servizi offerti e ai canali di distribuzione utilizzati;
b)
il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alle tipologie di clienti;
c)
il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alla prevalenza di operazioni occasionali rispetto ai rapporti d'affari;
d)
il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi e alle aree geografiche serviti.
4. Fatti salvi i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante può, in casi eccezionali, autorizzare la propria autorità competente a imporre a un emittente di moneta elettronica o a un prestatore di servizi di pagamento che ha sedi nel suo territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un punto di contatto centrale, purché lo Stato membro ospitante abbia fondati motivi per ritenere che l'attività delle sedi dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento elettronici presenti un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Storico versioni
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