Art. 5

Agevolazione della vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

In vigore dal 7 mag 2018
Agevolazione della vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante Il punto di contatto centrale agevola la vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante sulle sedi di cui all'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849. A tal fine e per conto dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, il punto di contatto centrale: a) rappresenta l'emittente di moneta elettronica o il prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina nelle comunicazioni con le autorità competenti; b) accede alle informazioni detenute da dette sedi; c) risponde a qualsiasi richiesta presentata dalle autorità competenti relativa all'attività di dette sedi, fornisce alle autorità competenti le informazioni pertinenti detenute dall'emittente di moneta elettronica o dal prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina e da dette sedi e riferisce su base periodica, ove necessario; d) facilita le ispezioni in loco di dette sedi ove richiesto dalle autorità competenti.
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