Art. 4
Assicurare il rispetto delle norme in materia di AML/CFT
In vigore dal 7 mag 2018
Assicurare il rispetto delle norme in materia di AML/CFT
Il punto di contatto centrale assicura che le sedi di cui all'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 rispettino le norme in materia di AML/CFT dello Stato membro ospitante. A tal fine, il punto di contatto centrale:
a)
facilita l'elaborazione e l'attuazione di politiche e procedure AML/CFT a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva (CE) 2015/849 informando l'emittente di moneta elettronica o il prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina circa gli obblighi in materia di AML/CFT applicabili nello Stato membro ospitante;
b)
vigila, per conto dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, sull'effettivo rispetto da parte di dette sedi degli obblighi in materia di AML/CFT applicabili nello Stato membro ospitante e sull'effettiva conformità delle stesse sedi alle politiche, ai controlli e alle procedure dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina adottati in conformità dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849;
c)
informa la sede centrale dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina di eventuali violazioni o problemi di rispetto riscontrati in dette sedi, fornendo anche eventuali informazioni che potrebbero incidere sulla capacità della sede di rispettare effettivamente le politiche e le procedure AML/CFT dell'emittente di moneta elettronica o del fornitore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina o che potrebbero altrimenti influenzare la valutazione del rischio dell'emittente di moneta elettronica o del fornitore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina;
d)
assicura, per conto dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, che siano prese misure correttive nel caso in cui dette sedi non rispettino le norme applicabili in materia di AML/CFT o rischino di non rispettarle;
e)
assicura, per conto dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, che dette sedi e il relativo personale partecipino ai programmi di formazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;
f)
rappresenta l'emittente di moneta elettronica o il prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina nelle comunicazioni con le autorità competenti e con la FIU dello Stato membro ospitante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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