Art. 7

Comunicazione

In vigore dal 9 apr 2018
Comunicazione 1.   L'organismo di certificazione di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista e il richiedente comunicano attraverso lo sportello unico riguardo a qualsiasi criticità indicata all'. 2.   Lo stato di tutte le fasi del processo di valutazione della sicurezza, l'esito della valutazione e la decisione in merito alla domanda sono comunicati al richiedente tramite lo sportello unico. 3.   Fatto salvo il paragrafo 1, le guide per le domande elaborate dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le modalità di comunicazione tra di loro e con il richiedente. 4.   Lo sportello unico conferma il ricevimento della domanda di certificato di sicurezza unico.
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