Art. 6

Fasi procedurali e termini

In vigore dal 9 apr 2018
Fasi procedurali e termini 1.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista applicano la procedura stabilita all'allegato II. 2.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista valutano, nell'ambito delle rispettive competenze, se il fascicolo di domanda contenga le prove documentali richieste indicate nell'allegato I. L'organismo di certificazione di sicurezza comunica al richiedente, senza indugio e in ogni caso entro un mese dalla data di ricevimento della domanda, se la sua domanda è completa. 3.   La decisione di rilascio del certificato di sicurezza unico è adottata al massimo entro quattro mesi dalla data in cui il richiedente è stato informato della completezza della domanda, fatti salvi i paragrafi da 5 a 7. 4.   Se il richiedente è informato che il suo fascicolo non è completo, l'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, chiede che le informazioni supplementari necessarie siano trasmesse rapidamente, aggiungendo le motivazioni e i termini dettagliati entro cui il richiedente deve fornire la risposta. I termini di presentazione delle informazioni supplementari sono ragionevoli, proporzionati alle difficoltà della fornitura delle informazioni richieste e concordati con il richiedente non appena quest'ultimo sia stato informato che il suo fascicolo non è completo. Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste entro il termine convenuto, l'organismo di certificazione di sicurezza può decidere di prorogare il termine di risposta o di comunicare al richiedente che la sua domanda è respinta. La decisione sul rilascio del certificato di sicurezza unico è adottata entro quattro mesi dalla data in cui le informazioni supplementari richieste sono trasmesse dal richiedente. 5.   Anche nel caso in cui il fascicolo di domanda sia completo, l'Agenzia o le autorità nazionali di sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista possono chiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento prima che la decisione sia presa, fissando una scadenza ragionevole per la loro presentazione. Tale richiesta proroga il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo nel rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato II. 6.   Il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo può essere prorogato dall'Agenzia per i seguenti periodi, indicati all', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798: a) il periodo di cooperazione al fine di concordare una valutazione reciprocamente accettabile; b) il periodo in cui la questione è sottoposta all'arbitrato della commissione di ricorso. 7.   Il termine può essere prorogato anche per il tempo necessario al richiedente per organizzare una visita o un'ispezione nelle proprie sedi oppure per un audit della sua organizzazione. 8.   Il certificato di sicurezza unico contiene le informazioni elencate nell'allegato III.
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