Art. 5
Regime linguistico
In vigore dal 9 apr 2018
Regime linguistico
1. Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, la lingua da utilizzare per la domanda è la seguente:
a)
per la parte del fascicolo di domanda di cui all', paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, una delle lingue ufficiali dell'Unione a scelta dal richiedente;
b)
per le parti del fascicolo di domanda di cui all', paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798, nonché per le parti di tale fascicolo indicate nell'allegato I, punto 8.1, la lingua stabilita dallo Stato membro interessato e precisata nella guida per la compilazione della domanda, menzionata all', paragrafo 8, del presente regolamento.
2. Qualsiasi decisione relativa al rilascio del certificato di sicurezza unico adottata dall'Agenzia, compresi i motivi della decisione nell'esito finale della valutazione e, se del caso, il certificato di sicurezza unico, è redatta nella lingua indicata al paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
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