Art. 3

Responsabilità dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza

In vigore dal 9 apr 2018
Responsabilità dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza 1.   Oltre al rilascio di certificati di sicurezza unici, l'organismo di certificazione di sicurezza è responsabile dei seguenti compiti: a) programmazione, implementazione e monitoraggio dei lavori di valutazione che esso svolge; b) definizione delle disposizioni di coordinamento tra le parti interessate. 2.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista accettano la pre-valutazione su richiesta del richiedente e forniscono i chiarimenti da lui richiesti nell'ambito della pre-valutazione. 3.   Ai fini del rilascio dei certificati di sicurezza unici l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, compilano le seguenti informazioni: a) tutte le pertinenti informazioni relative alle diverse fasi della valutazione, compresi i motivi delle decisioni adottate durante la valutazione e l'individuazione di eventuali restrizioni o condizioni di impiego da includere nel certificato di sicurezza unico; b) l'esito della valutazione, compreso un sommario delle conclusioni e, se del caso, un parere sul rilascio del certificato di sicurezza unico. 4.   Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, inserisce nell'esito finale della valutazione le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b). 5.   L'Agenzia monitora le date di scadenza di tutti i certificati di sicurezza unici validi aventi un'area di esercizio in più di uno Stato membro e condivide tali informazioni con le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza. 6.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza condividono con l'Agenzia e le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista tutte le informazioni pertinenti che possono incidere sul processo di valutazione della sicurezza. 7.   L'Agenzia pubblica e aggiorna una guida gratuita per la domanda in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che descrive e, se necessario, spiega i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tale guida comprende anche modelli elaborati dall'Agenzia in cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza. 8.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza pubblicano e tengono aggiornata una guida gratuita per la domanda che descrive e, se necessario, spiega le norme nazionali che si applicano all'area di esercizio prevista e le norme procedurali nazionali applicabili. 9.   L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le disposizioni o procedure interne per gestire il processo di valutazione della sicurezza. Tali disposizioni o procedure tengono conto degli accordi di cui all' della direttiva (UE) 2016/798. 10.   Ciascun certificato di sicurezza unico riceve un numero di identificazione europeo (European Identification Number - EIN) unico. L'Agenzia definisce la struttura e il contenuto degli EIN e li mette a disposizione sul suo sito web. 11.   Qualora il richiedente indichi nella sua domanda che intende operare verso stazioni di Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio simili, se tali stazioni sono vicine alla frontiera il certificato di sicurezza unico è valido anche fino a tali stazioni senza che debba essere chiesta un'estensione dell'area di esercizio, previa consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dello Stato membro confinante da parte dell'organismo di certificazione di sicurezza. Prima di rilasciare il certificato di sicurezza unico, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri interessati confermano all'organismo di certificazione di sicurezza che le norme nazionali notificate e gli obblighi relativi agli accordi transfrontalieri pertinenti sono rispettati. 12.   Ai fini della valutazione delle domande, l'organismo di certificazione di sicurezza accetta le autorizzazioni, i riconoscimenti o i certificati di prodotti o servizi forniti dalle imprese ferroviarie o dai loro contraenti, partner o fornitori, rilasciati in conformità alla pertinente normativa dell'Unione, come prova della capacità delle imprese ferroviarie di rispettare i requisiti corrispondenti definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione (5).
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